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COMUNICATO ALLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL TORNEO DELL’AMICIZIA

Nella riunione di Mercoledì 21/10/09 la Commissione Giudicante HA CONFERMATO che tutti i provvedimenti disciplinari presi nella passata edizione del Torneo ed in quella in corso RESTANO CONFERMATI, pertanto vengono rigettate tutte le richieste di RIDUZIONE DELLA SQUALIFICA.
Nella riunione dei Presidenti di Società del 19/09/09 si è comunicato che nella Edizione del 2009/2010 la Commissione Giudicante .si sarebbe attenuta in alla Normativa Generale UISP, non concedendo deroghe di alcun genere.
Non vi è alcun articolo del regolamento che prevede una riduzione della squalifica al di sotto del minimo applicabile, pertanto non sono ammissibili le richieste di riduzione se nella squalifica viene applicato il minimo previsto.

Esempio:   NORMATIVA GENERALE UISP.
17. Atto di violenza
Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente
tendente a colpire e/o a ledere l’integrità fisica di altro soggetto (artt.137 e 138 RD).
138. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse
(art.17 RD)
Ø da 2 (minimo) a 4 anni di squalifica (massimo).

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